Spot di Comunicazione Sociale di Uici Presidenza Nazionale con l’obiettivo di emancipare le persone cieche, ipovedenti e con disabilità plurime, contribuendo a una società senza barriere che garantisca l’accesso a cultura studio e lavoro.
Spot di Comunicazione Sociale di Uici Presidenza Nazionale con l’obiettivo di emancipare le persone cieche, ipovedenti e con disabilità plurime, contribuendo a una società senza barriere che garantisca l’accesso a cultura studio e lavoro.
Ai fini dell’esenzione dal pagamento del canone RAI per uso privato, ad esempio se in ambito familiare vi sia la detenzione esclusiva di apparecchi radiofonici (situazione non infrequentemente tra i nostri soci), al di là delle confuse notizie apparse sui siti Internet, si chiarisce quanto segue: i titolari di utenza elettrica domestica per tale ambito familiare, dove non siano presenti apparecchi che ricevono segnali televisivi su piattaforma terrestre e satellitare, dovranno compilare il Quadro A della dichiarazione sostitutiva pubblicata su www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it (che si trasmette ad ogni buon conto).
La prima scadenza per l’invio del modulo di esenzione era fissata al 16 maggio; nel caso non si fosse adempiuto in tal senso incorrendo così nel pagamento della Iª rata del canone, ci sarà tempo fino al prossimo 30 giugno per evitare il pagamento almeno della IIª rata del canone, inviando quindi la dichiarazione sostitutiva con il Quadro A debitamente compilato e la fotocopia della carta d’identità del titolare dell’utenza domestica.
Si ricorda che la richiesta di esenzione va rinnovata ogni anno (perché potrebbero cambiare le condizioni sottese alla titolarità del diritto all’esenzione) entro i termini previsti, a pena di addebito scadenzato delle rate del pagamento del canone RAI.
L’invio dovrà avvenire per PLICO RACCOMANDATA al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio Torino 1 Sat Sportello abbonamenti tv Casella Postale 22 10121 – Torino.
Vi avverto che, pur se previsto ai sensi di Legge, l’uso della PEC pare non dia le necessarie garanzie ai fini della effettiva ricezione dell’esenzione da parte dell’Agenzia delle Entrate (in caso di erronea applicazione del canone, colui che aveva inviato tale richiesta tramite PEC si troverà, suo malgrado, costretto ad impugnare l’avviso di pagamento, con tutte le lungaggini del caso).
Il canone Rai per uso privato non risulta dovuto neanche da chi possiede solo il PC, anche se permette di vedere o ascoltare programmi radiotelevisivi in streaming via Internet, a condizione, però, che non lo faccia sfruttando la ricezione del segnale terrestre o satellitare tramite decoder.
Dovrà pagare, invece, chi possiede una TV, anche se la utilizzasse esclusivamente come monitor per il computer o soltanto per guardare Dvd. Pagheranno gli abbonati a servizi pay per view via satellite, anche se non guardano i canali della Tv di Stato, chi risiede all’estero ma ha una casa in Italia dove c’è un televisore.
La mendacità nelle dichiarazioni sostitutive espone a responsabilità anche di natura penale.
Non sono previsti esoneri per le persone con disabilità (dal 01/01/74 tale esenzione è stata abrogata ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 29/9/73 n. 601).
Sono esonerati dal pagamento, però, coloro che, titolari di utenza domestica, abbiano compiuto settantacinque anni e abbiano, con il coniuge, un reddito complessivo non superiore a 6.713,98 Euro (516,46 per tredici mensilità) riferito all’anno precedente a quello in cui si intende usufruire dell’esenzione e che non convivano con altri soggetti diversi dal coniuge stesso.
Preciso che nel limite di reddito massimo per ottenere l’esonero, non rientrano, tra gli altri, i redditi esenti da Irpef come le pensioni di guerra, quelle per gli invalidi civili, le indennità e le rendite Inail, il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni.
Per chi non abbia presentato la dichiarazione sostitutiva per l’esonero dal pagamento nei tempi stabiliti (30 aprile), è possibile avvalersi dell’esenzione a decorrere dal secondo semestre di canone Rai, sempre presentando la dichiarazione sostitutiva ma entro il 31 luglio 2016. In questo modo si sarà costretti a pagare soltanto 6 mesi di canone Rai.
Per tale esonero, valgono le istruzioni già date con comunicato Uici n. 20 del 05/02/2015
Per ulteriori chiarimenti in merito al pagamento del canone Rai PER USO PRIVATO, è possibile contattate direttamente il Numero Verde 800 93 83 62 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21.
In allegato trovate la circolare n.46/E dell’Agenzia delle Entrate e un esempio di bolletta.
Agenzia Entrate circolare N. 46_E